A cura
dell’Avv. Giacomina
Picheo
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Provvedimento del 7 dicembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof.
Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,
vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 ottobre 2006 dai
coniugi G.G. e G.R. (cointestatari di un contratto di conto
corrente e di un contratto di deposito titoli presso la filiale
di Marsala di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.),
rappresentati e difesi dall'avv. Giacomina Picheo, con il quale
gli interessati hanno ribadito nei confronti di tale banca la
richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in
materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006,
n. 196), volta ad accedere ai dati personali che li riguardano
relativi ai rapporti bancari dagli stessi intrattenuti, "in
particolare i servizi finanziari e le operazioni di investimento
attuate presso e tramite l'istituto di credito" (con particolare
riguardo all'acquisto di titoli della Repubblica Argentina), e
ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tali
dati, nonché a conoscerne l'origine, le finalità e le modalità
del trattamento, gli estremi identificativi del titolare del
trattamento e del responsabile, se designato, e i soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, di
porre a carico delle controparti le spese sostenute per il
procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota
del 30 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi
dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del
trattamento a fornire riscontro alle richieste degli
interessati;
VISTA la nota inviata via fax il 14 novembre 2006 con la quale
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nel comunicare ai
ricorrenti alcuni dati personali che li riguardano e talune
informazioni inerenti alle operazioni d'investimento effettuate
dai ricorrenti, ha sostenuto di non poter trasmettere copia
della documentazione relativa ai restanti dati in quanto la
richiesta di comunicazione degli stessi non sarebbe
"riconducibile all'esercizio del diritto di accesso di cui
all'art 7 del d.lg. 196/2003", essendo piuttosto "compresa tra
le attività e gli obblighi posti a carico della Banca dall'art.
119 del d.lg. 385/1993-Testo Unico Bancario, e da quanto
specificamente previsto in materia di intermediazione
finanziaria (…)"; rilevato che la banca ha altresì precisato
che, "trascorso il periodo di 10 anni previsto dalla legge (…),
per la conservazione delle scritture contabili e della
documentazione ad esse afferente (…) procede, di norma, alla
distruzione della medesima (…)";
VISTE le memorie inviate dai ricorrenti il 17 novembre 2006 e il
22 novembre 2006, con le quali gli stessi hanno contestato la
completezza del riscontro, esprimendo perplessità in ordine alle
ragioni per le quali "la Banca, dopo aver inviato una parte
della documentazione, ritenga, invece, che l'accesso ai dati
patrimoniali antecedenti il 29.08.2000 sia disciplinato da altra
normativa"; rilevato che nelle medesime note i ricorrenti hanno
rappresentato l'urgenza di ottenere i riscontri richiesti
"tenuto conto della prescrizione nel prossimo dicembre 2006, dei
diritti" che gli interessati intendono far valere;
RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato
dall'art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla
documentazione bancaria di cui all'art. 119 del d.lg. n.
385/1993 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia") il quale prevede che il "cliente, colui che gli
succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a
proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre
novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole
operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni";
RILEVATO che l'esercizio del diritto di accesso ai dati
personali conservati dal titolare del trattamento consente di
ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione in
forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente
detenuti, estrapolati dai documenti che li contengono ovvero
-quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente
difficoltosa- la consegna in copia dei documenti in questione
con l'omissione di ciò che non costituisce "dato personale"
dell'interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice);
rilevato che il citato art. 10 del Codice non consente invece di
richiedere al titolare del trattamento, né di ottenere, sempre e
necessariamente, copia (fotostatica o autenticata) dei documenti
detenuti, ovvero la creazione di documenti inesistenti -o non
più esistenti- nei propri archivi o l'innovativa aggregazione
dei dati personali trattati secondo modalità prospettate
dall'interessato;
RITENUTO di dover accogliere il ricorso in relazione alla
richiesta di accesso ai dati personali dei ricorrenti
(esplicitamente avanzata dagli stessi ai sensi della normativa
in materia di protezione dei dati personali) non ancora
comunicati agli stessi e relativi ai contratti bancari di cui in
premessa; ritenuto che va quindi disposto che la resistente
aderisca a tale richiesta, nei limiti e con le modalità sopra
richiamate in relazione all'art. 10 del Codice, entro il 28
dicembre 2006, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa
Autorità entro la medesima data;
RITENUTO che va, invece, dichiarato non luogo a provvedere sul
ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in
riferimento ai dati personali già messi a disposizione dei
ricorrenti, nonché in ordine alle restanti richieste formulate
ai sensi dell'art. 7 del Codice, avendo la resistente fornito
nel corso del procedimento un sufficiente riscontro in merito
alle stesse;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla
misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da
liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base,
determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui
euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti
connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e
ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A nella misura di 400 euro, previa compensazione della
residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) accoglie il ricorso in ordine alla
richiesta di accesso ai dati personali dei ricorrenti non ancora
comunicati agli stessi ed ordina alla banca resistente di
comunicare ai ricorrenti tali dati, entro il 28 dicembre 2006,
dando conferma, entro la medesima data, a questa Autorità
dell'avvenuto adempimento;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento ai
dati personali già messi a disposizione degli interessati,
nonché in ordine alle restanti richieste formulate dai
ricorrenti ai sensi dell'art. 7 del Codice;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare
delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari
a 400 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua
parte, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, la
quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.
Roma, 7 dicembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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DOCUMENTO PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZA
Il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall'art. 7 del Codice della Privacy è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del Testo Unico Bancario (D.lg. n. 385/1993) il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
Lo ha stabilito il Garante della Privacy, con la decisione del 7 dicembre 2006, accogliendo il ricorso di un correntista contro una banca la quale si rifiutava di comunicare ai ricorrenti i dati inerenti i contratti e i movimenti e/o le operazioni concluse mediante la banca medesima appellandosi all'art. 119 TUB.
Il Garante riconosce perciò il diritto degli interessati ad ottenere, in base all'art. 7 del Codice della Privacy ( e quindi gratuitamente), anche i dati inerenti le operazioni effettuate.
(Altalex, 1 febbraio 2007. Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Giacomina Picheo)